Storia della Chiesa
Testi confessionali
Primärtexte mit kritischem Kommentar — Augsburg, Heidelberg, Westminster, Trient und Barmen.
La dottrina della giustificazione è il punto di divisione tra la Riforma e Roma. I testi confessionali ne offrono le formulazioni più precise e rendono visibile la profondità della divergenza.
Confessione di Augusta, articolo IV (1530)
Commento. Questo testo è la prima formulazione protestante ufficiale della dottrina della giustificazione davanti a una dieta imperiale. Vi si articolano quattro elementi: la gratuità (ex gratia), per grazia e non per merito; il fondamento cristologico (propter Christum), a causa di Cristo e non per una soddisfazione propria; il mezzo (per fidem), mediante la fede; e l’imputazione — «tenere e imputare» — che ne segna il carattere forense. Il rinvio a Rm 3 e 4 ancora la posizione nell’esegesi.
Concilio di Trento, sessione VI, canone 9 (1547)
Commento. Questo canone mira direttamente alla sola fide luterana. Non condanna la giustificazione per fede in quanto tale, ma il carattere esclusivo attribuito alla fede. Trento afferma il primato della grazia, mantenendo la cooperazione della volontà umana — il sinergismo — e la necessità dei sacramenti. La Dichiarazione congiunta del 1999 ha sostenuto che questi anatemi non colpiscono le dottrine oggi insegnate da ambo le parti, ma non ha abrogato il canone stesso.
Catechismo di Heidelberg, domanda 60 (1563)
Commento. La forza di questa formulazione sta nella sua concretezza pastorale: si rivolge direttamente al credente — «benché la mia coscienza mi accusi» — e oppone alla gravità del peccato la pienezza dell’imputazione: «come se non avessi mai commesso alcun peccato». È la giustificazione forense nella sua espressione pastorale più pura, di una precisione giuridica e insieme di una profondità spirituale.
La Chiesa e i sacramenti nelle confessioni
Confessione di Augusta, articolo VII (1530)
Commento. Questa definizione è ecclesiologicamente decisiva a tre titoli. È funzionale e non istituzionale: né gerarchia né successione apostolica figurano tra le note della Chiesa. Distingue ciò che è richiesto per l’unità — l’accordo dottrinale — da ciò che non lo è — l’uniformità cerimoniale. E implica, senza dirlo, che la Chiesa medievale non è pienamente Chiesa là dove il vangelo non è predicato puramente.
Confessione di Westminster, capitolo XXIX (1647)
Commento. Westminster tiene la posizione calviniana: presenza reale ma spirituale di Cristo nella cena, contro la consustanziazione luterana come contro la transustanziazione cattolica. È la posizione nata dal fallimento del colloquio di Marburgo (1529): dove Lutero e Zwingli non avevano potuto intendersi, Calvino propone una mediazione — la presenza è reale, ma il suo modo è spirituale e non corporeo.
Scrittura e autorità ecclesiastica
Confessione di Westminster, capitolo I §4-5 (1647)
Commento. Vi si articolano due temi maggiori. Anzitutto l’autopistia, l’autoattestazione della Scrittura: la sua autorità viene da Dio, non dalla Chiesa, che riconosce il canone senza costituirlo. Poi il testimonium Spiritus Sancti internum, la testimonianza interiore dello Spirito, come fondamento della certezza soggettiva — tema che Calvino sviluppa nell’Istituzione I.7.4-5. La posizione si distingue insieme dal cattolicesimo, dove il Magistero è l’interprete autorizzato, e da un pietismo soggettivista in cui la sola esperienza fonderebbe la certezza.
Concilio di Trento, decreto sulle Scritture canoniche (1546)
Commento. Il decreto pone la Scrittura e la tradizione apostolica sullo stesso piano di venerazione — pari pietatis affectu ac reverentia. È la risposta esplicita alla sola Scriptura: non la Scrittura sola, ma Scrittura e Tradizione congiuntamente. Lo stesso decreto dichiara autentica la Vulgata di Girolamo, contro gli umanisti protestanti che privilegiavano gli originali greco ed ebraico.
Barmen (1934) e la confessione nel XX secolo
La Dichiarazione teologica di Barmen — tesi 1-3
Tesi 2. — La Chiesa cristiana è la comunità di fratelli nella quale Gesù Cristo agisce presentemente come Signore, nella Parola e nel sacramento, mediante lo Spirito Santo.
Tesi 3. — La Chiesa deve, con la sua parola e con i suoi atti, rendere il suo servizio non secondo il mutare delle convinzioni ideologiche e politiche dominanti del momento.»
Commento. Barmen è il testo confessionale più importante del XX secolo. La sua forza sta nell’applicazione radicale del solus Christus a una situazione politica concreta. La prima tesi esclude ogni «rivelazione» esterna alla Scrittura — si tratti della razza, del popolo, della storia o degli «ordini della creazione», formula prediletta dei «Cristiani tedeschi». È la sola Scriptura divenuta teologia di resistenza.
Barmen e la Chiesa confessante
La Dichiarazione fu adottata dal primo sinodo confessante della Chiesa evangelica tedesca, riunito a Wuppertal-Barmen dal 29 al 31 maggio 1934. Costituisce l’atto di fondazione teologica della Chiesa confessante di fronte alla presa del nazionalsocialismo. Tra i firmatari figurano Martin Niemöller e Hans Asmussen, accanto a Barth. Dietrich Bonhoeffer, impegnato nella stessa lotta, la pagherà con la vita: è giustiziato il 9 aprile 1945 nel campo di Flossenbürg.
Edizioni dei testi
- Kolb, Robert e Timothy J. Wengert, a cura di. The Book of Concord. Minneapolis: Fortress, 2000.
- Cochrane, Arthur C., a cura di. Reformed Confessions of the 16th Century. Louisville: Westminster John Knox, 2003.
- Denzinger, Heinrich e Peter Hünermann. Enchiridion symbolorum. Edizione bilingue. Bologna: EDB, 1995.
- Confessioni di fede delle Chiese cristiane, a cura di Romeo Fabbri. Bologna: EDB, 1996.
Studi
- Scholder, Klaus. Die Kirchen und das Dritte Reich. 2 voll. Berlin: Propyläen, 1977-1985.
- Busch, Eberhard. La théologie de Karl Barth. Ginevra: Labor et Fides, 2008.
Quiz — Testi confessionali
Il canone 9 della sessione VI del concilio di Trento (1547) condanna:
- L’uso del latino nella liturgia
- La dottrina secondo cui il peccatore è giustificato dalla sola fede (sola fide), intendendo che nient’altro è richiesto
- La dottrina calvinista della predestinazione assoluta
- Il rifiuto delle immagini sacre nei luoghi di culto
Trento, sess. VI, can. 9 (DH 1559)